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Manifestazioni Temporanee in locali /strutture NON DESTINATI A PUBBLICO SPETTACOLO E “VEGLIONI” IN PUBBLICI ESERCIZI

MANIFESTAZIONI TEMPORANEE IN LOCALI/STRUTTURE NON DESTINATI A PUBBLICO SPETTACOLO E “VEGLIONI” IN PUBBLICI ESERCIZI – INQUADRAMENTO EX ARTT. 68 E 80 T.U.L.P.S., VERIFICA CCVLPS E RICHIAMO AI PROFILI DI RESPONSABILITÀ

Data :

26 gennaio 2026

Manifestazioni Temporanee in locali /strutture NON DESTINATI A PUBBLICO SPETTACOLO E “VEGLIONI” IN PUBBLICI ESERCIZI
Municipium

Descrizione

In allegato NOta SUAP con cui si richiama l’attenzione dei Comuni aderenti al SUAP Piceno Consind sul corretto inquadramento procedimentale delle manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo o trattenimento, con particolare riferimento:
• agli eventi svolti all’interno di locali o strutture pubbliche o private non ordinariamente adibite a pubblico spettacolo (es. capannoni, palestre, sale polifunzionali non autorizzate, spazi chiusi adattati occasionalmente, ecc.);
• ai casi di “veglioni” organizzati da hotel/ristoranti con serata danzante post-cena, accessibile anche con biglietto di ingresso (anche “solo dopo cena”) con consumazione inclusa/obbligatoria.
e si evidenzia preliminarmente che, ai fini del T.U.L.P.S., la circostanza che lo spazio sia di proprietà pubblica o privata non è elemento decisivo; rileva, invece, che l’evento si svolga in luogo pubblico o aperto/esposto al pubblico e che integri una forma di spettacolo o trattenimento.

Le casistiche in questione sono le seguenti:
1) EVENTI TEMPORANEI IN LOCALI/STRUTTURE PUBBLICHE/PRIVATE “NON DESTINATI” A PUBBLICO SPETTACOLO
Quando l’evento temporaneo si svolge in un locale/struttura pubblico/privato, non già destinato e/o non già munito di agibilità per pubblico spettacolo, l’organizzatore dell’evento deve, obbligatoriamente entro e non oltre 15 giorni prima della data di svolgimento, presentare l’apposita istanza di rilascio di autorizzazione con verifica della Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (CCVLPS), finalizzata all’espressione del parere e/o al sopralluogo per l’agibilità ex art. 80 T.U.L.P.S.


2) FESTA O VEGLIONE” IN HOTEL/RISTORANTE CON SERATA DANZANTE POST-CENA E BIGLIETTO (CON O SENZA CONSUMAZIONE)
Quando un hotel/ristorante organizza un “veglione” e preveda:
• accesso post-cena (anche per non-cenanti) tramite biglietto di ingresso;
• consumazione inclusa/obbligatoria;
• intrattenimento danzante (DJ set/pista da ballo/animazione);
integra, di regola, un pubblico trattenimento (non mera musica di sottofondo), e pertanto l’organizzatore deve, obbligatoriamente entro e non oltre 15 giorni prima della data di svolgimento, presentare l’apposita istanza di rilascio di autorizzazione con verifica della Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (CCVLPS), finalizzata all’espressione del parere e/o al sopralluogo per l’agibilità ex art. 80 T.U.L.P.S.
Si ribadisce che la qualificazione di evento “privato” non discende automaticamente dal fatto che sia svolto in un esercizio ricettivo/di somministrazione o che sia rivolto ai “clienti”: quando l’accesso avvenga mediante vendita di titoli di ingresso e con condizioni predefinite di partecipazione, l’evento assume ordinariamente caratteri di fruibilità pubblica.
Al fine di prevenire situazioni di rischio, si richiama l’attenzione su quanto segue, in via generale e  salvo diverse valutazioni legate al caso concreto:
- RESPONSABILITÀ DI ORGANIZZATORE E GESTORE
Lo svolgimento di spettacoli/trattenimenti senza il prescritto titolo e senza le verifiche di agibilità
espone, in primo luogo, organizzatore/promotore e titolare/gestore del locale a rilevanti
conseguenze:
• sotto il profilo amministrativo/sanzionatorio e dei provvedimenti inibitori/di cessazione;
• sotto il profilo civile e, in caso di incidenti, anche penale, in relazione agli obblighi di sicurezza e
alla gestione dell’affollamento, delle vie di esodo, degli allestimenti e delle misure di
prevenzione.


 - DOVERI DI VIGILANZA DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

In presenza di eventi pubblicizzati, segnalati o comunque noti agli uffici comunali e/o alla Polizia Locale, assume particolare rilievo l’attivazione tempestiva dei poteri di vigilanza e prevenzione (verifiche, sopralluoghi, eventuali misure inibitorie e comunicazioni alle autorità competenti), a tutela dell’incolumità pubblica. L’eventuale inerzia a fronte di elementi conoscitivi concreti (la promozione a mezzo social, rivolta a una platea indeterminata, rende l’evento concretamente conoscibile) può esporre a contestazioni e verifiche sotto il profilo organizzativo/disciplinare e, nei casi più gravi e tipizzati dall’ordinamento, anche rispetto a possibili profili di responsabilità connessi all’omissione/obbligo di impedire l’evento (art. 40 c.p.) e l’omissione di atti d’ufficio (art. 328 c.p.).

Si chiede pertanto alle Associacioni/gestori/soggetti interessati di comunicare alle associazioni e/o gestori di Hotel/Ristoranti, che organizzano manifestazioni nelle due casistiche indicate di inoltrare con almeno 15 giorni di anticipo al SUAP la richiesta di autorizzazione con necessità di verifica da parte della CCVLPS.

IN allegato nota SUAP

Municipium

Indirizzo

63062 Montefiore dell'Aso AP, Italia

Ultimo aggiornamento: 26 gennaio 2026, 10:53

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