Descrizione
Sono destinatari dell’assegno di cura gli anziani non autosufficienti residenti nel territorio dei Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale 21 (di seguito ATS 21), che permangono nel proprio contesto di vita e di relazioni attraverso interventi di supporto assistenziale gestiti direttamente dai loro familiari, anche non conviventi, o mediante assistenti familiari private in possesso di regolare contratto di lavoro.
REQUISITI DI ACCESSO
La persona anziana assistita deve:
1 Aver compiuto i 65 anni di età alla data di scadenza del presente avviso pubblico;
2 Essere dichiarata non autosufficiente con certificazione di invalidità pari al 100% (vale la certificazione di invalidità anche per il caso di cecità) e aver ricevuto il riconoscimento definitivo di indennità di accompagnamento. Vige l’equiparabilità dell’assegno per l’assistenza personale continuativa erogato dall’INAIL se rilasciato a parità di condizioni dell’indennità di accompagnamento dell’INPS e alternativo a tale misura. Non possono presentare domanda di assegno le persone per le quali non si sia ancora concluso il procedimento per il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento;
3 Essere residente e domiciliata, nei termini di legge, in uno dei Comuni dell’ATS 21. Nei casi di persona residente nelle Marche ma domiciliata fuori regione, la possibilità di concedere l’assegno di cura vale solo nei comuni confinanti con la regione Marche, così come stabilito dalla D.G.R. 1496/2023 – D.G.R. 848/2024;
4 Usufruire di un’adeguata assistenza presso il proprio domicilio o presso altro domicilio privato nelle modalità verificate dall’Assistente sociale dell’Ambito Territoriale Sociale di riferimento, assieme all’Unità Valutativa Integrata di cui l’Assistente sociale è componente per i casi di particolare complessità.
Gli interventi di supporto assistenziale possono essere gestiti direttamente dai familiari o attraverso assistenti familiari in possesso di regolare contratto di lavoro. L’assistente familiare è tenuta a iscriversi all’Elenco Regionale degli Assistenti Familiari gestito dal Centro per l’Impiego, l’Orientamento e la Formazione (CIOF) entro 12 mesi dalla concessione del beneficio.
L’Assegno di cura è alternativo al SAD anziani, all’intervento Home Care Premium dell’INPS, all’intervento Disabilità gravissima e al progetto Vita indipendente.
Non sono accoglibili le domande di coloro che vivono in modo permanente in strutture residenziali L.R. 21/2016 (es. Residenza protetta, RSA, Casa di Riposo).
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Possono presentare domanda i seguenti richiedenti:
a) l’anziano stesso, quando sia in grado di determinare e gestire le decisioni che riguardano la propria assistenza e la propria vita;
b) i familiari che accolgono l’anziano nel proprio nucleo o che si prendono cura dello stesso anche se non convivente;
c) il soggetto incaricato alla tutela dell’anziano in caso di incapacità temporanea o permanente (tutore, curatore, amministratore di sostegno).
Le domande dovranno pervenire, nei modi stabiliti dalla legge, presso il Protocollo del Comune di San Benedetto del Tronto – Viale De Gasperi n. 124 San Benedetto del Tronto – Comune capofila dell'Ambito Territoriale Sociale 21, tassativamente
ENTRO VENERDI’ 25 OTTOBRE 2024
1 Consegna diretta allo sportello di Protocollo sito al piano terra del Municipio di San Benedetto del Tronto, viale A. De Gasperi, 124 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.30; il martedì e giovedì dalle 16 alle 18:00);
2 invio all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del Comune protocollo@cert-sbt.it allegando una scansione sia della domanda con firma autografa sia di un documento di identità di chi firma. In questo caso l'inoltro del documento ha validità giuridica solo se effettuato a sua volta da un indirizzo di PEC;
3 invio a mezzo raccomandata A/R (in tal caso per la verifica dei termini farà fede il timbro postale dell’Ufficio accettante). L'ufficio non rilascia copie dei documenti presentati. Sarà cura dell'utente presentare allo sportello una copia su cui sarà apposta l'etichetta con i dati identificativi dell'atto (numero, data e classificazione di protocollo). L’ambito Territoriale Sociale 21 non assume responsabilità in caso di dispersione delle domande dovute ad inesatte indicazioni del destinatario del plico, a disguidi postali o imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
ALTRE INFORMAZIONI UTILI ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA SI POSSONO TROVARE NELLA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA AL PRESENTE AVVISO
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Ultimo aggiornamento: 24 settembre 2024, 09:53